In attesa degli emendamenti
di Redazione

Roma – L’ultima parola arriverà dalla conversione in legge da parte del parlamento del Decreto Rilancio. L’Ecobonus edilizia 110% sta creando molte aspettative e in molti si chiedono come si funzioni per le seconde case, stando al testo attuale.
Il Superbonus con detrazione del 110% della spesa sostenuta si applica a tre tipologie di interventi:
– Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
– Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
– Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici.
Il decreto chiarisce gli interventi definiti “trainanti”, per i quali spetta una detrazione potenziata: cioè, la detrazione si può estendere anche ad altri interventi di efficientamento energetico, ma soltanto se si accompagnano a uno degli interventi principali richiesti di cui sopra. Per quanto riguarda i condòmini, in quanto soggetti beneficiari della misura, si fa riferimento alle parti comuni condominiali. Non sono previsti requisiti particolari per i condòmini, né sono rilevate le tipologie di unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale.
La detrazione non spetta se le spese si riferiscono a interventi su seconde case. Questi gli altri tipi di intervento per la detrazione Superbonus 110%:
– altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013;
– installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
– installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
– installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Interventi regolati da specifici massimali per cifre di spesa. Se una spesa trainante viene effettuata dal condominio sulle parti comuni condominiali, questa dovrebbe trainare il superbonus del 110% anche per le altre spese non trainanti sulla singola unità immobiliare da parte dei condòmini.
Seconde case
Relativamente alle persone fisiche su edifici unifamiliari adibiti ad abitazioni secondarie, nelle zone sismiche 1, 2 3, possono beneficiare del superbonus del 110% sulle misure antisismiche «speciali», anche se non effettuano uno dei tre interventi trainanti.
Una volta che la «persona fisica» ha effettuato l’intervento antisismico beneficiando del 110% sull’edificio unifamiliare (non abitazione principale), può usufruire del superbonus del 110% anche per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo. I professionisti e le imprese sono esclusi da qualunque detrazione del 110%, tranne nei casi in cui siano condòmini e solo per le parti comuni.
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