Economia
|
17/05/2020 10:33

Bonus edilizia 110 per cento, ecco come funziona

Il provvedimento deve passare ora dal Parlamento

di Redazione

Bonus edilizia 110 per cento, ecco come funziona
Bonus edilizia 110 per cento, ecco come funziona

Roma – Ecobonus al 110 per cento per facciate, infissi, fotovoltaico e caldaie, ecco come funziona. Diciotto mesi per rendere le nostre case più sobrie nei consumi energetici e più sicure senza spendere nulla. Il provvedimento deve passare ora dal Parlamento. I diciotto mesi sono quelli che intercorrono tra il 1° luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio a quel punto per forza di cose approvato, al 31 dicembre 2021. Nonostante l’apparenza i tempi non sono molto larghi perché le opere di coibentazione e ancor di più quelle di consolidamento antisismico sono di lunga durata e in molte regioni d’Italia per motivi climatici d’inverno difficilmente si possono effettuare. Inoltre per ancora qualche tempo potrebbe porsi il problema delle assemblee condominiali, con le norme attuali di fatto impossibili da effettuare con la presenza fisica dei condòmini. Come accade per gli altri bonus di questo tipo si dovrebbe adottare il criterio di cassa: l’agevolazione fiscale quindi sarà calcolata sulle somme saldate appunto tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Un problema potrebbe porsi per chi ha già in corso i lavori: se le opere rispettano i requisiti previsti nel decreto rilancio le somme saldate dopo il 1° luglio prossimo dovrebbero ottenere il superbonus.

Le opere devono riguardare condomini o unità immobiliari indipendenti, non in costruzione, che siano prima casa e potranno usufruire del bonus le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni: fanno eccezione gli interventi compiuti dagli Iacp o da imprese e cooperative che hanno finalità sociale. Significa quindi che se si possiede una villetta che si utilizza come casa di vacanza o la si affitta non si ha diritto al bonus, se la seconda casa è in condominio invece si ha diritto al bonus. L’esclusione delle persone giuridiche o di chi comunque possiede uno studio, un negozio, un laboratorio pone un problema di non poco conto: che cosa succede quando l’unità immobiliare è in un condominio? Ai fini del bonus ristrutturazione, anch’esso riservato alle persone fisiche, gli interventi sulle parti comuni condominiali danno diritto allo sconto fiscale anche a chi possiede immobili strumentali, l’Agenzia delle Entrate chiarirà se questa interpretazione si applica anche alle nuove disposizioni. Per l’ecobonus ora in vigore il problema non si pone proprio perché si applica a tutti gli immobili e a tutti contribuenti.

Il perimetro degli interventi rientranti nel superbonus è solo in parte sovrapponibile a quelle dell’ecobonus ora in vigore. Sono agevolati in primo luogo le opere di coibentazione dell’edificio che riguardino oltre il 25% dell’intonaco, con un tetto massimo di 60mila euro per singola unità immobiliare (significa che in condominio si potrà spendere anche molto di più, i 60mila euro sono riferiti alla spesa del singolo condòmino) Il tetto scende a 30mila euro sempre per singola unità immobiliare per la sostituzione in condominio(attenzione, non vale se si installa un impianto dove non c’era) degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno della classe A . Sempre 30mila euro per la sostituzione nelle case unifamiliari degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. I tetti di spesa si riferiscono alle singole categorie di intervento. Significa che se si effettua la coibentazione dell’edificio e si sostituisce l’impianto di riscaldamento si potrà ottenere il bonus su 90mila euro (60mila+30mila) Per ottenere il bonus è necessario che i lavori apportino un miglioramento di almeno due classi energetiche o che in alternativa il miglioramento sia il massimo tecnicamente raggiungibile.

Ha diritto al superbonus anche l’installazione di impianti fotovoltaici, con un tetto massimo di spesa di 48mila euro per edificio (e non per contribuente) purché l’intervento sia effettuato contestualmente alle altre opere agevolate. L’energia autoprodotta non consumata deve essere ceduta al GSE. Ci sarà la detrazione al 110% anche per l’installazione di colonnine di ricarica delle vetture elettriche e per tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus attualmente in vigore (schermi solari, infissi ecc) sempre però se rientrano nell’ambito di interventi che hanno diritto al superbonus. Se ad esempio si effettua la coibentazione dell’edificio e si cambiano anche gli infissi tutta la spesa viene agevolata al 110% Superbonus anche per le opere rientranti nel sismabonus. La norma oggi in vigore prevede aliquote differenziate a seconda che l’intervento consenta di migliorare le prestazioni di una o due classi di rischio sismico, ora l’aliquota viene unificata al rialzo. 

Le fatture vanno pagate con bonifico parlante, con l’indicazione del soggetto percipiente e del committente. Per i lavori di efficientamento energetico bisogna inviare la documentazione tecnica che certifichi la rispondenza delle opere alle specifiche normative. I tecnici abilitati dovranno asseverare, con responsabilità penale, anche che i lavori sono stati pagati a un prezzo congruo con verifica dell‘Agenzia delle Entrate. Questo passaggio è obbligatorio anche per il sismabonus. E‘ prevista la possibilità di cedere il credito o all’impresa che effettua i lavori o fornisce le apparecchiature o anche alle banche. E‘ un aspetto decisivo perché elimina il rischio di incapienza del contribuente.