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Cartelle esattoriali notificate a mail (Pec) non valide: i ricorsi

Cosa succede se la casella di posta elettronica certificata non è più valida (cioè non iscritta a nessun registro pubblico delle pec)?

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Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di pagamento delle cartelle esattoriali con una pec, la casella di posta elettronica certificata, non più valida (cioè non iscritta a nessun registro pubblico delle pec)? In tutta Italia nelle Commissioni tributarie stanno arrivando numerosi ricorsi contro cartelle esattoriali dove l’indirizzo email utilizzato dall’ufficio Riscossione non risulta in nessun elenco pubblico. I giudici sono divisi: alcune sentenze sono giunte a favore dell’Agenzia, altre a favore dei contribuenti. Un problema che rischia di ingigantirsi entro la fine dell’anno, quando dovrà essere notificato anche il 70% delle cartelle sospese durante la pandemia.

Cartelle per 1,4 milioni di euro
Il caso più emblematico è stato ai danni di un imprenditore della provincia di Assisi. L’Agenzia delle Entrate gli ha notificato ben 71 cartelle esattoriali, tra il 2005 e il 2019, per un totale di un milione e 400 mila euro utilizzando un indirizzo pec non presente dei pubblici registri. Così, lo scorso maggio, la Commissione tributaria di Perugia ha deciso di annullare l’intero debito con lo Stato, in quanto quelle cartelle non sarebbero mai state notificate in maniera corretta e di conseguenza l’imprenditore non ne sarebbe mai venuto a conoscenza.

La legge italiana
A regolare questo sistema vige la legge n. 53 del 1994, che all’articolo 3 bis sancisce che la notificazione in via telematica degli atti può essere eseguita «esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che compare negli elenchi pubblici». Nel caso in cui l’atto dovesse arrivare da un’email non ufficiale, è da considerarsi «inesistente». A luglio la Commissione tributaria di Napoli ha annullato l’ennesima cartella esattoriale perché ricevuta dal contribuente da notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it invece di quello iscritto al registro, cioè protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it. Per fare chiarezza, gli elenchi pubblici per le pec sono Ipa, Reginde e Inpec.

L’appello della difesa
La mancata chiarezza, però, deriva dal fatto che spesso la difesa degli enti di riscossione si appella all’articolo 26 del decreto del presidente della Repubblica 602/1973 (modificato più di recente nel 2017), dove si specifica che è l’indirizzo pec del destinatario a dover essere presente nei registri pubblici, mentre non viene specificata la condizione dell’indirizzo email di chi notifica. Anche se nel 2019, con la sentenza n. 1734, la Corte di Cassazione ha confermato la necessità anche per il mittente di aver inserito il proprio indirizzo pec negli elenchi pubblici. In caso contrario la notifica è da considerare inesistente e quindi insanabile.


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