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Pensioni dicembre, bonus tredicesima da 154.94 euro e quattordicesima

Pensioni, i pagamenti di dicembre

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Roma - Pensioni. Cedolino "ricco" in arrivo a dicembre. Pur essendo esclusi dal Bonus Natale, i pensionati riceveranno questo mese una serie di "gratifiche" che andranno a rimpinguare l'assegno. Oltre al rateo mensile, infatti, sono in arrivo la tredicesima ma anche la maggiorazione da 154,94 euro e infine la quattordicesima. La messa in pagamento degli ultimi due benefici è stato comunicato dall'Inps con messaggio numero 3821 del 15-11-2024. Non sono emolumenti per tutti, la platea è limitata, sebbene numericamente consistente. 

Chi ha autorizzato l’accredito pensionistico sul conto, può segnare la data del 2 dicembre 2024 in agenda: da questa data, infatti, è possibile trovare sia la pensione di dicembre che la tredicesima mensilità a cui si ha diritto. L’Inps, inoltre, in collaborazione con Poste Italiane, ha stilato un calendario per il ritiro delle pensioni di dicembre 2024, scaglionato per iniziale di cognome dei percettori dell’assegno pensionistico.

Ecco le date: lunedì 2 dicembre 2024: cognomi dalla A alla C; martedì 3 dicembre 2024: cognomi dalla D alla K; mercoledì 4 dicembre 2024: cognomi dalla L alla P; giovedì 5 dicembre 2024: cognomi dalla Q alla Z.  

Oltre 400.000 pensionati vedranno accreditato nel mese di dicembre un importo aggiuntivo di 154,94 euro sulla tredicesima. Una sorta di "bonus tredicesima", introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000. Per le pensioni gestite nei sistemi integrati il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo. Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento viene effettuato a cura delle Strutture territoriali competenti dell’INPS, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni che di seguito si rammentano:

044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

Sono state, inoltre, escluse dalla lavorazione:

  • le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);

  • le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI (1) = 2);

  • le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);

  • le pensioni con pagamento localizzato presso Uffici pagatori delle Strutture territoriali;

  • le pensioni con importo mensile di dicembre 2023 pari a zero;

  • le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata a cura della Struttura territorialmente competente.

     

Requisiti
Per ottenere la somma del "bonus tredicesima" il pensionato deve soddisfare due ordini di condizioni. In primo luogo l'importo della pensione, comprensiva delle eventuali maggiorazioni sociali, non deve risultare superiore al trattamento minimo Inps che, considerando l’aumento definitivo del 5,4% nel 2024, è pari a 7.781,93€ aumentato del valore dell'importo aggiuntivo, cioè 7.936,87 euro (7.781,93 euro + 154,94 euro). Sono irrilevanti gli effetti della rivalutazione straordinaria degli assegni minimi prevista dalla legge n. 197/2022. Se l’importo è superiore a 7.781,93 euro ma non a 7.936,87 euro al pensionato spetta la differenza tra quest’ultimo valore e la pensione. Ai fini dell’attribuzione dell’aumento è necessario che il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef, comprensivo del trattamento pensionistico non superi l’importo di una volta e mezza il trattamento minimo, cioè 11.672,9 euro annui (2024). 

Quattordicesima
I criteri di assegnazione della quattordicesima sono recuperabili nel messaggio n. 2362 del 25 giugno 2024 dell'Inps. Per quest'anno, la somma aggiuntiva è stata riconosciuta sulla mensilità di dicembre 2024 a oltre 200.000 beneficiari. Anche per la platea dei soggetti aventi titolo nel secondo semestre 2024 sono stati applicati i limiti reddituali al tasso definitivo del +5,4%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2024.


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