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Rottamazione quater, prime tre rate pagabili fino al 15 marzo

Differito al prossimo 15 marzo i versamenti della Definizione agevolata delle cartelle con scadenza 31 ottobre 2023 30 novembre 2023 e 28 febbraio 2024

https://www.ragusanews.com/immagini_articoli/12-03-2024/rottamazione-quater-prime-tre-rate-pagabili-fino-al-15-marzo-500.jpg Rottamazione quater, prime tre rate pagabili fino al 15 marzo


Ancora qualche giorno per pagare le prime tre rate della Rottamazione-quater. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 18/2024), infatti, ha differito al prossimo 15 marzo i versamenti della Definizione agevolata delle cartelle con scadenza 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio 2024 (terza rata). La Legge prevede comunque una tolleranza di cinque giorni e pertanto saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 20 marzo 2024.

La proroga dei termini riguarda anche le prime due rate della Definizione agevolata, con scadenza 31 gennaio e 28 febbraio 2024, per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 residenti nei territori indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023, cosiddetto decreto Alluvione (convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023).

Per pagare devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione e disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Si ricorda che in caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

PAGAMENTI VIA WEB, IN BANCA, POSTE E TABACCAI. È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l'App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

COME RICHIEDERE LA COPIA DEI MODULI DI PAGAMENTO. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento, possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverla via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

IL SERVIZIO CONTI-TU. Nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute. Per farlo è necessario accedere alla voce ContiTu tra le pagine del sito dedicate alla Definizione agevolata e compilare la richiesta. Al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento. Per i restanti debiti riportati nella Comunicazione la Definizione agevolata non produrrà effetti.

COSA PREVEDE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA. La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.


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