Scicli - Va subito evidenziato che la nostra tesi sulla illegittimità della delibera di aumento della Tassa Rifiuti 2010 ha trovato conferma nei dati contabili del “Rendiconto per l’esercizio finanziario 2009”, approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 28 del 1° Settembre 2010.
Infatti a pag. 21 del predetto rendiconto è attestato che il costo sostenuto dal Comune di Scicli,
relativo all’anno 2009, per la raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati ammonta a € 2.583.387,44.
Per cui il Comune di Scicli poteva coprire, fino ad un massimo del 100%, il predetto costo di € 2.583.387,44, deducendo dallo stesso la percentuale minima del 5% a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti esterni.
Invece il Comune di Scicli, aumentando la tariffa del 40%, ha coperto l’intero costo presuntivo 2010 ammontante a € 3.449.829,87, così come evidenziato nella delibera n. 364 del 24/12/2009.
E’ evidente quindi la violazione dell’ art . 61 del D. Lgs. 507/1993, visto che il gettito complessivo della Tassa Rifiuti non può superare il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti interni.
E veniamo alla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 Marzo 2011.
In primo luogo dobbiamo evidenziare che il predetto Ministero ha operato con una lentezza inspiegabile, impiegando oltre un anno per esternare il proprio parere, ossia dal 25 Febbraio 2010, data di ricevimento dell’esposto inoltrato da NOVA LEX e PROGETTO SCICLI, al 9 Marzo 2011, data della risposta.
In secondo luogo vogliamo sottolineare che l’aumento della Tassa Rifiuti è stato adottato con un atto deliberativo prodotto da organo incompetente, vale a dire dalla Giunta Comunale anziché dal Consiglio Comunale.
Su tale questione l’Amministrazione Comunale ritiene di avere ottemperato all’obbligo di legge, attraverso l’inserimento nella delibera di approvazione del bilancio preventivo 2010, della seguente dicitura: >.
Per cui l’approvazione della predetta delibera di bilancio n. 28 del 29/4/2010 poteva solamente rappresentare, più che altro, una semplice informazione dell’esistenza delle delibere tariffarie ed in particolare della delibera Tarsu 2010, ma non una convalida della stessa nel senso formale e sostanziale, stante la mancata votazione della predetta convalida da parte del Consiglio Comunale.
Il Comune di Scicli, nel rispondere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è ben guardato dall’evidenziare la sopra detta procedura, comunicando solamente che il Consiglio Comunale aveva convalidato la delibera di G. C. n. 364/2009, in sede di approvazione di bilancio.
A nostro parere quindi il “vizio di incompetenza funzionale” permane per il fatto che il Consiglio Comunale non ha espresso la propria manifestazione di voto in ordine alla convalida di detta delibera.
Infine è opportuno evidenziare che con la predetta nota del 9 Marzo 2011, tanto decantata dall’Amministrazione comunale, il sopra citato Ministero non ha emesso alcun parere sulla legittimità della delibera di aumento della Tarsu 2010, anzi ha chiesto ulteriori chiarimenti, al fine di potersi esprimere e contemporaneamente faceva osservare che, “….ai fini della trasparenza e della correttezza formale dei provvedimenti comunali, sarebbe opportuno che il regolamento esplicitasse anche in quale misura il Comune intende coprire i costi dello spazzamento”. Conclude, quindi il citato Organo ministeriale, invitando il Comune a trasmettere, ai sensi del richiamato art. 52 del D.Lgs. 446/97, le delibere regolamentari e tariffarie ed a fornire,in particolare, elementi di chiarimento in ordine alla copertura dei costi, dando, altresì, dimostrazione del fatto che la determinazione delle tariffe sia stata effettuata tenendo conto della copertura totale dei costi dello spazzamento”.
Pertanto le voci messe in circolazione su una presunta espressione di parere favorevole del Ministero delle Finanze, in ordine alla legittimità della delibera di aumento della Tarsu 2010, sono prive di fondamento.
Sulla base di quanto sopra specificato riteniamo che la delibera di aumento della Tarsu 2010 è illegittima per violazione e falsa applicazione dell’ art . 61 del D.Lgs. 507/1993 nonché per il vizio di incompetenza funzionale, come risulta dalle numerose sentenze del TAR Sicilia e della Suprema Corte di Cassazione.
Inoltre vogliamo sottolineare, ancora una volta, che i contribuenti potranno ricorrere alla Commissione Tributaria, per tutelare i propri legittimi interessi, attraverso la richiesta di disapplicazione della citata delibera ed il riconoscimento del diritto al rimborso del tributo, degli interessi, nonché del risarcimento delle spese di giudizio.
Concludendo facciamo rilevare agli Amministratori che la stragrande maggioranza dei cittadini non hanno la possibilità di pagare gli innumerevoli balzelli e tributi, visto che l’attuale livello di tassazione ha superato i limiti della capacità contributiva, in considerazione del fatto che la grave crisi economica ha colpito i principali settori della nostra economia, falcidiando i redditi delle famiglie.
Scicli, 2/6/2011
f.to Giuseppe Implatini f.to Rocco Verdirame
Presidente pro-tempore Consigliere comunale
Associazione NOVA LEX Lista Progetto Scicli