Economia Il sussidio

Nuovo bonus 1000 euro per lavoratori fragili, cumulabile ed esentasse

C'è tempo fino al 30 novembre per chi ha superato il periodo massimo indennizzabile per malattia

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 Roma - Arriva un nuovo bonus del valore di 1.000 euro: ne dà conferma l’Inps con la circolare n. 96/2022. Si tratta dell’ennesima misura nata per contrastare le conseguenze del Covid, visto che si rivolge ai lavoratori cosiddetti fragili che nel 2021 hanno superato il periodo massimo indennizzabile a titolo di malattia. La malattia, infatti, non viene sempre pagata: l’indennità spetta per un massimo di 180 giorni, dopodiché il lavoratore non ha diritto ad alcunché. Durante il Covid tale limite ha comportato non pochi problemi per i lavoratori cosiddetti fragili, che per necessità si sono dovuti assentare dal lavoro per più giorni del previsto, qualora la loro attività lavorativa non potesse essere svolta da remoto neppure cambiando mansione (purché compresa nella stessa categoria o area d’inquadramento, come definito dal contratto collettivo di riferimento).

 Per andare incontro a chi è stato penalizzato da tale situazione, quindi, con la legge di Bilancio 2022 è stata introdotta un’indennità una tantum del valore di 1.000 euro. Il provvedimento riferisce ai soggetti ai quali è stato riconosciuto uno stato di disabilità grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, purché in possesso di una certificazione medico sanitaria che attesta una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita. Nel dettaglio, come definito dall’articolo 1, comma 969, della legge n. 234 del 2021, i lavoratori fragili sono coloro che cumulativamente soddisfano le seguenti condizioni:
sono stati, nel corso del 2021, lavoratori dipendenti del settore privato e hanno avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Inps;
hanno presentato, nell’anno 2021, uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n.27/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
hanno raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
non aver reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali colui che richiede il bonus ha presentato certificati di malattia.

Come detto, il bonus è stato introdotto dalla normativa anti Covid, che equipara i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero. Tale novità ha fatto sì che per le assenze per malattia spettasse la relativa indennità, con tanto di copertura previdenziale figurativa, entro un periodo di 180 giorni, calcolati per l’anno solare. Bastava superare tale limite, dunque, per restare senza tutele. La somma quindi - compatibile con altre indennità ed esentasse - è riconosciuta a coloro che, essendosi assentati per oltre 180 giorni non hanno ricevuto la relativa indennità di malattia. 
Il bonus spetta però solo a coloro che hanno diritto alla tutela della malattia direttamente dall’Inps, quali: operai dell’industria; operai ed impiegati del settore terziario e servizi; lavoratori dell’agricoltura; lavoratori dello spettacolo e lavoratori marittimi.
Non ne hanno diritto, invece: lavoratori domestici, come colf e badanti; impiegati dell’industria; quadri di industria e artigianato; dirigenti; portieri; lavoratori autonomi; lavoratori iscritti alla gestione separata.

Le modalità per la richiesta del bonus in oggetto sono le stesse di quelle solitamente previste per l’accesso alle prestazioni per il sostegno del reddito. Quindi, entrando nell’apposita area personale del sito Inps e autenticandosi con Spid, Cie o Cns. In alternativa basta chiamare il numero verde Inps, oppure rivolgersi a un patronato. L’importante è fare tutto entro il 30 novembre 2022, termine ultimo per la richiesta del bonus 1.000 euro: sarà pagato direttamente sul conto corrente indicato al momento della domanda (che deve essere intestato, o al massimo cointestato, al richiedente).


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