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Bonus doccia e rubinetto da 1000 euro: come ottenerlo prima che finisca

A giorni il via alle richieste online: tutto quello che c’è da sapere per non perderlo

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 Roma - Il bonus idrico, finalizzato al risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto nel limite massimo di mille euro per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento. Il decreto attuativo è in via di pubblicazione e la Piattaforma sarà messa online sul sito del Ministero della Transizione ecologica dalla prossima settimana. Ma attenzione: il rimborso sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse stanziate, che per il 2021 ammontano a 20 milioni. Dunque, per gli interessati, meglio prepararsi subito alla presentazione dell’istanza. Di seguito, punto per punto, tutto ciò che occorre sapere.

 A chi spetta l’incentivo? Alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari. Spetta per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario o comproprietario dell'immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma.

Quali spese sono ammesse? Quelle per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Ammissibile la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. La domanda si può presentare per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento.

É cumulabile con altre agevolazioni? No, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni fiscali relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni. Il bonus idrico, inoltre, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del conteggio del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Come si presenta la domanda? Registrandosi sulla “Piattaforma bonus idrico” accessibile, previa autenticazione, dal sito del ministero della Transizione ecologica. L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale,è accertata attraverso Spid, o tramite Carta d'Identità elettronica. All’atto della registrazione il beneficiario fornisce dichiarazioni sostitutive di autocertificazione: nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso; quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione; specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato; identificativo catastale dell'immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio,particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni; iban del conto corrente bancario/postale del beneficiario su cui accreditare il rimborso; indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario,cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); attestazione del richiedente se non proprietario o comproprietario degli estremi del contratto da cui trae titolo; attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus. All'istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale di chi chiede il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.


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