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Ecobonus edilizia 110 per cento, ecco cosa si può fare

Agevolazioni fiscali per chi effettua interventi di efficientamento energetico (il cosiddetto super eco bonus) e di consolidamento degli edifici in funzione anti sismica

https://www.ragusanews.com/immagini_articoli/03-07-2020/ecobonus-edilizia-110-per-cento-ecco-cosa-si-puo-fare-500.jpg Ecobonus edilizia 110 per cento, ecco cosa si può fare


Roma - Dal 1 luglio è entrato il vigore l'ecobonus edilizia 110 per cento. In realtà si tratta di un avvio solo formale perché il decreto Rilancio che ha previsto le nuove norme è ancora all’esame del Parlamento, che ha tempo fino al 18 luglio per approvare il decreto Rilancio, che sarà emendato. 

La possibilità di dare il via ai lavori entro le prossime due settimane è del tutto teorica perché mancano ancora i decreti di attuazione su alcuni aspetti fondamentali, come i limiti di spesa giudicati congrui per i singoli interventi e quello sulle modalità di attuazione della cessione del credito di imposta. L’orientamento emerso nell’iter parlamentare è quello di un ampliamento della possibilità di ricorrere al bonus (anche se bisogna fare i conti con le compatibilità di bilancio) e che quindi opere e immobili che già danno diritto all’agevolazione con quanto previsto dal decreto originario con ogni probabilità ne avranno diritto anche con il testo licenziato dalle Camere anche se con tetti differenti.

Prima di tutto, un emendamento al Dl Rilancio potrebbe essere votato già nelle prossime ore e potrebbe estendere le tipologie di immobili che beneficiano dell’agevolazione del 110% sugli interventi di efficientamento energetico. Lo sgravio potrà essere esse applicabile anche agli edifici plurifamiliari «funzionalmente indipendenti» e che dispongano «di uno o più accessi autonomi dall’esterno». Lo precisa la riformulazione di emendamento al Dl rilancio che definisce l’articolo 119 sul superbonus del 110%, e che dovrebbe essere votato dalla commissione Bilancio della Camera nei prossimi giorni. L’obiettivo, spiega la relazione tecnica alla proposta di modifica, è chiarire l’applicazione anche sulle villette a schiera.
Anche per le seconde case l’intervento di un emendamento potrebbe estendere ulteriormente il bacino di ammessi agli sgravi.
Inoltre si specifica che l’ecobonus può essere fruito anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Confermata l’estensione al 30 giugno 2022 per i soli immobili di edilizia residenziale pubblica.
Escluso il beneficio per alloggi di lusso con classificazione catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (ville, casali, castelli).

Il super ecobonus consiste in un rimborso sotto forma di detrazione del 110% della spesa sostenuta per tre fattispecie identificate dall’art.119 del decreto rilancio. Si tratta, citiamo per esteso il testo dl decreto, di:
1) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A .
3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

Uno degli aspetti critici su cui si sta dibattendo il Parlamento è la durata dell’agevolazione: secondo il decreto rilancio le spese devono essere fatte entro il 31 dicembre 2021. Un termine da verificare quando ci sarà la legge di conversione.
Gli interventi sono possibili in condominio (1 e 2) o nelle abitazioni unifamiliari (1 e 3). In condominio sono possibili per le seconde case mentre nelle unità indipendenti stando al testo in vigore (la detrazione del 110% scatta solo se si tratta dell’abitazione principale del contribuente (serve quindi il requisito della residenza). E’ possibile che il testo definitivo estenda anche alle seconde case la possibilità di usufruire del premio fiscale, un’ipotesi peraltro già contemplata dall’ecobonus meno generoso già in vigore da anni.

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Tornando alle tre fattispecie, nel caso 1) si tratta della coibentazione termica dell’edificio e il tetto massimo di spesa detraibile è di 60 mila euro per ogni unità immobiliare (in condominio il tetto quindi vale per ogni singolo appartamento), nei casi 2) e 3) della sostituzione dell’impianto di riscaldamento con uno non solo più efficiente ma che adempia anche alla funzione di fornire l’acqua calda e/o il raffrescamento dell’edificio con tetto massimo di detraibilità che scende a 40 mila euro.

Attenzione però: i 60 mila euro per il caso 1) e i 40 mila per i casi 2) e 3) sono quelli previsti dal testo del decreto legge. In sede di conversione, per compensare l’estensione alle seconde case i tetti dovrebbero scendere stando a quanto previsto dall’emendamento di cui diciamo sopra. Per il caso 1 si passerebbe a 50 mila euro per le unità indipendenti, a 40 mila per gli edifici con un minimo di due e un massimo di otto unità e 30 mila euro per i condomini di maggiore dimensione.
Analogamente per i punti 2 e 3 e si scende a 20 mila euro per gli edifici fino a 8 unità abitative e a 15 mila per i condomini di maggiore dimensione.
Restano i 30 mila euro solo se il cambio della caldaia viene effettuato in abbinata con l’installazione di pannelli solari.
Per tutte e tre le ipotesi è necessario che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o comunque il “conseguimento della classe energetica più alta”.

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Il miglioramento va documentato con due Ape (attestazione di prestazione energetica) redatto uno prima dei lavori e il secondo al termine.
A parte il fatto che l’espressione “conseguimento della classe energetica più alta” suona abbastanza criptica, il guaio è che, per restare alla parte del tutto chiara della norma, non è affatto facile ottenere il miglioramento di due classi senza interventi radicali e costosi. Il perito che presenta i lavori in assemblea (o al singolo committente nel caso di abitazione unifamiliare) deve essere in grado di garantire che il risultato verrà ottenuto, perché se non fosse così succederebbero due cose: la prima è che si perde il diritto al 110% e si retrocede allo sconto dell’ecobonus normale (65-70% in dieci anni); la seconda è che bisogna entrare in causa con chi ha stilato la prima perizia, con le imprese ecc.

L’ecobonus attualmente in vigore (e che rimarrà comunque in vigore ancora fino a tutto l’anno prossimo) prevede anche una serie di interventi (ad esempio l’installazione di schermi solari e la sostituzione degli infissi) agevolati , ma con bonus che arrivano al massimo al 65% nelle unità immobiliari singole e al 75% in condominio con restituzione fiscale in 10 anni.
Tutti questi lavori possono però rientrare nel super ecobonus se compiuti insieme a una delle tre fattispecie di cui abbiamo detto sopra.

Pertanto l’ecobonus attualmente in vigore andrà utilizzato per infissi, tende da sole ecc quando non si compiono anche lavori che appartengono alle tre categorie sopra ricordate, oppure quando i lavori riguardino immobili esclusi dall’agevolazione più generosa, come gli edifici non residenziali o le unità indipendenti seconda casa. Il super ecobonus si applica anche all’installazione di pannelli fotovoltaici e delle colonnine di ricarica per le vetture elettriche, ma anche in questo caso con il vincolo che l’installazione avvenga insieme a una delle tre operazioni principali.

I condomini e i proprietari di case unifamiliari dovrebbero stare molto attenti prima di dare il via libera ai lavori perché a opere completate c’è il rischio di scoprire che pur avendo speso meno dei limiti previsti (come ricordavamo 60 mila euro per la coibentazione dell’edificio, 40 mila per l’impianto di riscaldamento, stando al decreto; valori più bassi si verrà approvato l’emendamento parlamentare) il super ecobonus non copra tutte le spese sostenute. Vediamo perché.

Per chi effettua la coibentazione dell’edificio è prevista a oggi una spesa detraibile massima di 60 mila euro per unità immobiliare. Se insieme alla coibentazione ad esempio si cambiano anche i serramenti questi rientrano tra le opere detraibili fino al tetto di 60 mila euro (totale spesa per coibentazione e serramenti). Questo però non vuol dire che per la coibentazione si possono spendere fino a 60 mila euro perché la parte agevolabile dell’intervento non può superare dei limiti di spesa a metro quadrato di superficie delle pareti dell’edificio che devono essere indicati dal Mise.

Sisma bonus
Il decreto rilancio amplia e rende più conveniente anche il sisma bonus, che agevola gli interventi volti a migliorare la sicurezza statica degli edifici. Anche in questo caso si tratta del 110% in cinque anni ma, a differenza del super eco bonus, l’agevolazione riguarda sia le persone fisiche sia quelle giuridiche e tutte le tipologie di immobile; sono esclusi solo le unità ubicate nei territori in fascia sismica 4, quella dove il rischio di terremoti è molto basso.
Il sisma bonus non ha avuto un grande successo finora, non perché sia inutile (anzi i lavori che agevola sono necessari in larga parte del Paese) ma perché gli interventi di fatto quasi sempre presuppongono che l’edificio non sia fruibile o lo sia con molta difficoltà durante i lavori.

Bonus facciate e bonus ristrutturazione
Il bonus facciate permette dall’inizio di quest’anno di ottenere un bonus del 90% in 10 anni sui lavori di riqualificazione delle facciate esterne degli edifici, residenziali e non, purché ubicati in aree urbanizzate. La norma prevede che se i lavori non comportino il rifacimento di una quota superiore al 10% degli intonaci il bonus è ottenibile senza sottostare a particolari condizioni, se invece la quota supera il 10% è necessario anche un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio. In questo caso però i lavori certamente possono usufruire del super eco bonus se il risultato finale soddisfa i requisiti previsti dal decreto rilancio. In nessun caso invece vi possono rientrare i lavori di ristrutturazione edilizia e di manutenzione previsti dal più longevo di tutti i bonus, quello appunto sulle ristrutturazioni, che attualmente consente di ottenere il 50% di detrazioni spalmato su 10 anni su lavori che abbiano un costo massimo di 96mila euro.

La cessione del credito
Infine, una novità molto importante prevista dal decreto rilancio all’articolo 121 è la possibilità di cedere il credito all’impresa che esegue i lavori o a terzi, mettendosi così al sicuro dal rischio di non poter godere appieno delle detrazioni fiscali e senza la necessità di anticipare i soldi per i lavori. La cessione è possibile per tutti i lavori interessati da super ecobonus ed ecobonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazione. Riportiamo che cosa dice la norma, che però avrà bisogno per diventare operativa delle puntualizzazioni del Ministero delle Finanze. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 (sono i cinque bonus di cui sopra ndr) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.


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