Economia Fisco

Reddito di cittadinanza e assegno di mantenimento: qualche chiarimento

Coniugi divorziati e figli mantenuti, cosa dice la legge

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 Roma - Se la moglie divorziata percepisce dallo Stato il reddito di cittadinanza, l’ex marito può chiedere una riduzione o la totale cancellazione dell’obbligo di versarle il mantenimento? Secondo il sito di consulenza legale Laleggepertutti.it, la risposta è sì. Di recente alcuni tribunali hanno stabilito che il reddito di cittadinanza può ridurre l’assegno di mantenimento all’ex coniuge. Del resto è un contributo economico a favore di chi si trova in condizioni di povertà, che va a modificare il reddito di chi lo percepisce, pertanto:

- se l’ex moglie percepisce già il reddito di cittadinanza alla data della sentenza di separazione o di divorzio, il giudice ne terrà conto ai fini del calcolo dell’assegno di mantenimento;
- se l’ex moglie dovesse fare richiesta del reddito di cittadinanza successivamente alla separazione o al divorzio, e poi ottenere il riconoscimento di tale misura, il marito potrebbe rivolgersi nuovamente al tribunale per chiedere una modifica dei provvedimenti precedentemente emessi dal giudice con conseguente riduzione o annullamento dell’assegno di mantenimento.

Considerato pertanto che il diritto all’assegno divorzile viene meno laddove il reddito percepito, o percepibile, sia congruo, il diritto di ricevere il reddito di cittadinanza esclude o riduce il diritto a vantare l’assegno divorzile. È anche vero però, allo stesso modo, che quando il reddito di cittadinanza verrà meno (trattandosi di misura economica “a scadenza”), la donna potrà a sua volta presentare una domanda al giudice per rivedere il precedente provvedimento e ripristinare l’originario ammontare del mantenimento. L’assegno di mantenimento, naturalmente, si calcola per il reddito di cittadinanza ai fini Isee anche nella situazione inversa.

Va ricordato che se la separazione è solo di fatto, ossia non dichiarata dal giudice, il reddito familiare è ancora composto da quello della moglie e del marito: solo la separazione giudiziale li divide definitivamente, sicché ciascuno avrà il proprio Isee. Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento versato in favore dell’ex moglie, l’importo corrisposto dal marito viene considerato come reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente e rientra pertanto nel calcolo dell’Isee.

L'ultima ipotesi è quella del figlio che ha ottenuto per diversi anni l’assegno di mantenimento da parte del padre separato e che, pur potendo chiedere il reddito di cittadinanza e così mantenersi da solo, non lo fa. Secondo una recente ordinanza della Cassazione, i maggiorenni che hanno i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza non hanno diritto al mantenimento. Questo non significa che, compiuti 18 anni, possono essere mandati via di casa o vedersi interrompere gli alimenti versati dal padre separato: la Corte dice solo che chi per un lungo periodo ha tratto benefici dal mantenimento, e in tutto questo frangente non è riuscito a rendersi autonomo, è ora che sfrutti i benefici assistenziali statali.

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Attenzione, infine, a ritenere intoccabile il reddito di cittadinanza: secondo la legge si può ben pignorare, integralmente o in parte. Ad esempio, una recente ordinanza del tribunale di Catania ha stabilito che il reddito di cittadinanza è pignorabile nella misura di un quinto, come fosse lo stipendio, nell’ambito dell’esecuzione presso terzi. E ciò perché costituisce una misura di politica attiva dell’occupazione, mentre non risultano gli estremi per derogare al principio secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni.


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