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Rifare casa a costo zero. L'ecobonus

Gli interventi di riqualificazione che vengono agevolati dalla legge

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Roma - Il Decreto Rilancio varato dal Governo Conte prevede la possibilità di rifare casa a costo zero, grazie al Sismabonus e all'Ecobonus 110%. In particolare, sono stati introdotti i seguenti tre nuovi interventi, agevolati con il superbonus del 110%, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021: la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi.

Solo se «congiuntamente ad almeno uno» di questi tre nuovi interventi dell’ecobonus (che chiameremo interventi «trainanti»), verranno sostenute spese per gli altri interventi già agevolati al 50-65-70-75-80-85% per il risparmio energetico «qualificato» o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già agevolata al 50%, a tutti questi interventi spetterà la detrazione del 110% dall’Irpef o dall’Ires. Per tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, in base all’articolo 16, del decreto legge 63/2013, la percentuale sarà elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei tre nuovi interventi «trainanti».

Toccherà il superbonus del 110% anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo (nuove tipologie di interventi, nell’ambito della consueta detrazione del 50% dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir, che dal 2021 dovrebbe essere ridotta al 36%), a patto che siano eseguite
congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del super bonus: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i 3 trainanti) o quelli per il sisma-bonus.

I beneficiari
Il superbonus può essere usufruito solo se gli interventi sono effettuati dai «condomìni», «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10» dell’articolo 119 del decreto Rilancio, dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari), dagli enti con le stesse finalità sociali degli Iacp e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Relativamente ai condomìni, come soggetti beneficiari, si dovrebbe far riferimento solo alle spese relative alle parti comuni, che vanno ripartite tra i benefi- ciari finali, cioè i condòmini, in base ai millesimi posseduti. Non vi sono requisiti particolari per i condòmini, che possono essere, ad esempio, persone fisiche, professionisti e imprese (anche società di persone o capitali).

Gli altri beneficiari del superbonus del 110% è costituita dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10».
Le persone fisiche possono beneficiare della detrazione anche sulle parti comuni, se le unità fanno parte di edifici con più unità immobiliari (anche se non condominiali, ma di un unico proprietario).


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