Roma - C’è tempo fino al 13 maggio per presentare istanza all’Agenzia delle entrate e ottenere così il bonus mobilità. Un bonus che, lo ricordiamo, è valido per l’acquisto di monopattini elettrici o muscolari, per abbonamenti al trasporto pubblico e per servizi di mobilità elettrica sostenibile o in sharing effettuati nel periodo compreso tra il primo agosto e il 31 dicembre 2020. Il bonus, erogato come credito d’imposta, è riconosciuto nella misura massima di 750 euro e deve essere indicato in dichiarazione nella dichiarazione dei redditi di quest’anno e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali relative alle stesse spese.
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Dove indicare il bonus in dichiarazione dei redditi? Nel Modello 730, il credito d’imposta va inserito nel quadro G, sezione XII (Altri crediti) con il codice 5. Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento emanato il 28 gennaio scorso, spetta all’Agenzia stessa determinare l’importo, calcolato applicando alle spese agevolabili nell’istanza presentata la percentuale stabilita.
«Nel caso in cui il credito d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte - si legge nel Provvedimento 28363 -, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022». Ovvero quella che presenteremo il prossimo anno. E nel Modello Redditi PF? Poco cambia: il bonus va indicato alla Sezione XII (Altri crediti di imposta), rigo CR31 con il codice 5. Anche in questo caso, resta valido il provvedimento 28363 dell’Agenzia delle Entrate: se il credito di imposta non sarà del tutto (o in parte) utilizzato, ciò che avanza andrà a finire nella dichiarazione dei redditi del 2023.